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Avviso ai litiganti

Privilegio generale mobiliare. All’Irap si applica da sempre

La garanzia patrimoniale va riconosciuta all’erario anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma che lo ha espressamente previsto

SINTESI: Il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 cod. civ., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica legislativa, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e ad altri enti pubblici di assolvere ai loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione.
 
Ordinanza n. 24608 del 3 dicembre 2010 (udienza del 27 settembre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Vittoria, Rel. Forte
Privilegio generale mobiliare per i crediti IRAP – Modifiche all’art. 2752 c.c. ex L. n. 222/2009 – Valgono per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma
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