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Avviso ai litiganti

Prova nelle indagini finanziarie. All'Amministrazione basta il conto

Spetta al contribuente dimostrare che i dati e gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili

SINTESI: In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (v., per tutte, Cassazione n. 4589 del 2009).

Sentenza n. 5913 dell'11 marzo 2010 (udienza del 20 gennaio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Meloncelli
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Accertamento - Indagini finanziarie - Rapporti di conto corrente - Intestazione fittizia
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