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Avviso ai litiganti

Provare l’inesistenza dei redditi
è l’unica via d’uscita dal sintetico

L’accertato può contestare gli indici di capacità contributiva rilevati dimostrandone la loro infondatezza

metro da sarta con monete

SINTESI: La determinazione del reddito delle persone fisiche - ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro - dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
 
Ordinanza n. 22137 del 3 agosto 2021 (udienza 23 giugno 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. D’Aquino Filippo
Determinazione del reddito delle persone fisiche – Accertamento con metodo sintetico – È legittimo l’accertamento fondato sui fattori indici di capacità contributiva individuati dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 – È onere del contribuente fornire la prova contraria

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