Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Quando la base è ristretta, valida
l’indagine sui conti dei soci

Se ci sono elementi sintomatici, le movimentazioni in difetto di analitiche dimostrazioni di segno contrario possono ascriversi all’ente sottoposto a verifica

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (di recente, Cass. n. 4829/2015) e che tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore o i soci ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, anche alle movimentazioni effettuate su questi ultimi, poiché in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.
 
Ordinanza n. 22089 dell’11 settembre 2018 (udienza 18 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Luciotti Lucio
Accertamento delle imposte sui redditi – I prelevamenti ed i versamenti si presumono ricavi ex art. 32 del DPR n. 600 del 1973 – Il contribuente per superare tale presunzione deve fornire una analitica prova contraria – Tale principio si applica anche alle società a ristretta compagine sociale – Le movimentazioni effettuate sui conti correnti dei soci, in mancanza di analitica prova contraria, si ascrivono all’ente sottoposto a verifica
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