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Avviso ai litiganti

Rappresentanti legali indagati:
bocciato il condono alla società

Non è necessario che gli imputati e il soggetto a cui è preclusa la definizione agevolata coincidano, ma le vicende dei primi influenzano quelle del secondo

SINTESI: In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dall’articolo 15, comma 1, della Legge n. 289 del 2002, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell’azione penale per i reati previsti dal Dlgs. n. 74 del 2000, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione, poiché non è necessario che l’indagato/imputato ed il soggetto, a cui è preclusa la definizione agevolata, coincidano, tenuto conto che il reato è sempre contestato ad una persona fisica mentre l’esclusione della definizione agevolata può riguardare anche le società (Cfr., in tal senso, Cass. 20088/14).
 
Sentenza n. 24000 del 3 ottobre 2018 (udienza 23 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Bruschetta Ernestino Luigi - Est. Triscari Giancarlo
Causa ostativa alla definizione agevolata ex articolo 15, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 – La società, i cui rappresentanti legali sono stati destinatari dell’azione penale per i reati di cui al Dlgs. n. 74 del 2000, non può aderire al condono – Il reato è sempre contestato a una persona fisica, l’esclusione della definizione agevolata può riguardare anche le società
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