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Avviso ai litiganti

Reato di sottrazione fraudolenta. Per commetterlo basta il pensiero

Sufficiente l’idoneità dell’atto a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte da parte dello Stato

SINTESI: Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Dlgs n. 74/2000, articolo 11) non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. Il reato può essere commesso sia con alienazioni simulate che con altri atti fraudolenti. In particolare, la costituzione di un fondo patrimoniale, avente a oggetto tutti i beni mobili e immobili della società, è un atto idoneo a diminuire le garanzie patrimoniali del Fisco.

Sentenza n. 38925 del 7 ottobre 2009 (udienza del 10 giugno 2009)
Corte di cassazione, sezione III penale – Pres. De Maio, Rel. Petti
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Integrazione del reato – Costituzione di un fondo patrimoniale – Idoneità a rendere inefficace la procedura di riscossione
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