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Avviso ai litiganti

Reddito complessivo: l’onere della prova
spetta solo al contribuente, non al Fisco

È legittimo l’accertamento sintetico del reddito sulla base dell’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

onere della prova

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l’art. 38 del DPR n. 600 del 1973, prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr., in tal senso, Cass. n. 27811/2018).

Ordinanza n. 17534 del 28 giugno 2019 (udienza 14 maggio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Condello Pasqualina A. P
Accertamento delle imposte sui redditi – Art. 38 del DPR n. 600 del 1973 – Determinazione sintetica del reddito sulla base degli indici di capacità contributiva – L’Amministrazione finanziaria è dispensata da ulteriore prova – È a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore
 

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