SINTESI: In tema di reddito d’impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l’inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l’imponibile maturato, ossia l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (cfr. Cass. n. 2224 del 2021).
Ordinanza n. 30277 del 27 ottobre 2021 (udienza 14 luglio 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. DELLI PRISCOLI Lorenzo
Reddito d’impresa – Deducibilità dei costi - Il contribuente è tenuto a dimostrarne l’inerenza all’attività imprenditoriale e deve documentare l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione