Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Il reddito è più basso o non c’è?
Occorrono prove per dimostrarlo

L’ufficio può ricorrere al “sintetico”, ma il contribuente è sempre nelle condizioni di poter controbattere

scatola vuota

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l’art. 38 del DPR n. 600 del 1973 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. “redditometro”, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr, ex multis, Cass. n. 17534/2019).
 
Ordinanza n. 1244 del 21 gennaio 2020 (udienza 9 ottobre 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Fracanzani Marcello Maria
Art. 38 del Dpr n. 600 del 1973 – Accertamento sintetico – È legittimo l’accertamento fondato sui fattori-indice della capacità contributiva – Il contribuente ha l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

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