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Avviso ai litiganti

Reddito minimo e spese massime:
l’accertamento sintetico ci sta

Per uscirne fuori, il contribuente deve provare che l’utile dell’attività agricola basta a giustificare il tenore di vita o che possiede risorse non tassabili

SINTESI: Ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 600 del 1973, e del Dm 21 luglio 1983, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma dell’articolo 38 citato, comma 6, l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate.
 
Sentenza n. 23497 del 18 novembre 2016 (udienza 15 settembre 2016)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Cricenti Giuseppe
Articolo 38 del Dpr n. 600 del 1973 e Dm 21 luglio 1983 – Accertamento sintetico nei confronti di un coltivatore diretto – L’accertamento è legittimo quando da elementi estranei alla configurazione reddituale si presume fondatamente che esistono ulteriori redditi – E’ onere del contribuente fornire la prova contraria
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