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Avviso ai litiganti

Il reddito ricostruito non risana
l’assenza delle scritture contabili

L’imputato ha commesso l’illecito e, quindi, il reato non svanisce anche se il Fisco è riuscito a quantificare il volume d’affari attraverso controlli incrociati

spatola e intonaco
SINTESI: In tema di distruzione o occultamento delle scritture contabili, è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la possibilità di ricostruzione in via presuntiva del reddito di impresa. Non è necessario, infatti, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 11.5.1989 n. 7065). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, proprio perché la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, è irrilevante che delle operazioni non documentate venga effettuata la ricostruzione ab externo, attraverso riscontri incrociati, presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 3057/2008).
 
Sentenza n. 41830 del 19 ottobre 2015 (udienza 17 settembre 2015)
Cassazione penale, sezione III – Pres. Franco Amedeo – Est. Amoresano Silvio – Pm. Mazzotta Gabriele
Occultamento o distruzione di documenti contabili – D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 – Configurabilità del reato in caso di ricostruzione del reddito
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