SINTESI: In tema di accertamento sintetico, si è affermato che ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del DPR n. 600 del 1973 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), una volta che l’Amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest’ultimo è onerato della prova che l’imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi (cfr, in tal senso, Cass., n. 13602/2018).
Ordinanza n. 2826 del 6 febbraio 2020 (udienza 21 novembre 2019)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Sorrentino Federico - Est. Federici Francesco
Redditometro: chiarita la validità,
prova contraria al contribuente
Lo prevedevano e continuano a prevederlo le norme che disciplinano il metodo dell’accertamento sintetico
