SINTESI: La determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Ordinanza n. 11988 del 7 maggio 2019 (udienza 28 marzo 2019)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Mocci Mauro
Accertamento sintetico – L’Amministrazione è dispensata da qualsiasi ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva – E’ onere del contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste
Redditometro: il compito
del Fisco finisce qui
Spetta al contribuente dimostrare che il "di più" presunto non esiste o va calcolato in misura inferiore
