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Avviso ai litiganti

Registro agevolato: se si decade,
non è invocabile altro beneficio

I poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto è sottoposto a tassazione e non possono rivivere

SINTESI: La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (cfr., ex multis, Cass. 10099/2017).


Ordinanza n. 24656 dell’8 ottobre 2018 (udienza 5 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto Giovanni
Imposta di registro – Tassazione di un atto con il regime agevolativo – In caso di decadenza dal beneficio il contribuente non può invocare un’altra agevolazione – I poteri di accertamento si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione
 
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