Registro agevolato: se si decade,
non è invocabile altro beneficio
I poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto è sottoposto a tassazione e non possono rivivere
Ordinanza n. 24656 dell’8 ottobre 2018 (udienza 5 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto Giovanni
Imposta di registro – Tassazione di un atto con il regime agevolativo – In caso di decadenza dal beneficio il contribuente non può invocare un’altra agevolazione – I poteri di accertamento si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione