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Avviso ai litiganti

Registro in misura proporzionale
per la sentenza di trasferimento

La pronuncia che subordina il passaggio immobiliare al pagamento del pattuito da parte del promissario acquirente non va tassato con imposta fissa

vignetta
SINTESI: In materia di imposta di registro, la sentenza che, ai sensi dell’articolo 2932 codice civile, abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è di per sé soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, in quanto è applicabile il Dpr 26 aprile 1986, n. 131, articolo 27, comma 3, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente (cfr, in tal senso, Cassazione n. 16818 del 24/07/2014, Cassazione n. 8544 del 11/04/2014, Cassazione n. 6116 del 16/03/2011).

Sentenza n. 21625 del 23 ottobre 2015 (udienza 6 ottobre 2015)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Blasi Antonino - Est. Zoso Liana Maria Teresa - Pm Del Core Sergio
Imposta di registro – Articolo 2932 codice civile (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto) – Registrazione della sentenza con imposta proporzionale
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