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Avviso ai litiganti

Registro proporzionale alla sentenza
che dà l’ok all’acquisto della casa

La decisione non rientra tra gli atti sottoposti a sospensione per i quali è prevista l’imposta fissa

registro poporzionale

SINTESI: In materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’art.27, comma 3, del DPR n.131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, ovvero dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (cfr., in tal senso, Cass. n. 6116/2011).
 
Ordinanza n. 7390 del 17 marzo 2020
Cassazione civile – sezione V – Pres. Stalla Giacomo Maria – Rel. Mondini Antonio
Imposta di registro – La sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento di un immobile è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile – Si applica l’art.27, comma 3, del DPR n.131 del 1986
 

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