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Avviso ai litiganti

Registro recuperato se l’atto
è viziato sin dal suo nascere

La maggiore imposta non può essere rimborsata se il contratto è diventato inefficace per ragioni sopraggiunte

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SINTESI: In tema di imposta di registro è negata l’efficacia retroattiva del mutuo dissenso sul rilievo che l’applicazione dell’art. 38 del DPR n. 131 del 1986, che prevede la restituzione dell’imposta per la parte eccedente la misura fissa nel caso di nullità o annullamento dell’atto per causa non imputabile alle parti, è limitata, in considerazione del dato letterale e della sua “ratio”, alle sole ipotesi di nullità o annullamento dell’atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti “ab origine”, e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattuale derivante da altre e diverse ragioni (cfr., in tal senso, Cass. n. 791 del 2015).
 
Ordinanza n. 20590 del 19 luglio 2021 (udienza 6 aprile 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Fasano Anna Maria – Est. Dell’Orfano Antonella
Imposta di registro – La risoluzione del contratto per mutuo dissenso non ha efficacia retroattiva – Inapplicabilità dell’art. 38 del DPR n. 131 del 1986 che prevede la restituzione dell’imposta per la parte eccedente la misura fissa nel caso di nullità o annullamento dell’atto per causa non imputabile alle parti

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