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Avviso ai litiganti

Registro scontato se la “prima casa”
è nel comune del luogo di lavoro

Il requisito è alternativo al trasferimento della residenza anagrafica entro diciotto mesi dall’acquisto

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SINTESI: In tema d’imposta di registro, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dall’art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, l’agevolazione cd. “prima casa” è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell’atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l’immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), poiché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell’avente diritto di avvalersene e, peraltro, l’Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto.

Ordinanza n. 7389 del 17 marzo 2020
Cassazione civile – sezione V  – Pres. Stalla Giacomo Maria – Rel. Mondini Antonio
Imposta di registro – L’agevolazione cd. “prima casa” è subordinata alla dichiarazione di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l’immobile – Le agevolazioni sono condizionate ad una dichiarazione di volontà dell’avente diritto di avvalersene

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