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Avviso ai litiganti

Resta edificabile e tassabile
l’area destinata a servizi pubblici

I vincoli posti dal piano regolatore generale non modificano la natura originaria del bene quindi, ai fini fiscali, i limiti di utilizzo incidono solo sul suo valore commerciale

parcheggi

SINTESI: L’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (quali parcheggi, strade, verde pubblico attrezzato) incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l’originaria natura edificabile; pertanto la cessione di tali aree a titolo oneroso è idonea a determinare l’insorgenza di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Dpr n. 917 del 1986, dovendosi considerare che non sussiste alcun elemento interpretativo dal quale desumere che l’espressione ‘terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria’, contenuta nella norma citata, possa tradursi nella più restrittiva accezione di ‘terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria residenziale’ (cfr, in tal senso, Cassazione n. 14503/2016).

Ordinanza n. 2818 del 6 febbraio 2020 (udienza 19 novembre 2019
Cassazione civile, sezione V - Pres. De Masi Oronzo - Est. Vecchio Massimo
L’inclusione di immobili in un’area destinata a servizi pubblici incide nella determinazione del valore venale del bene – Questa inclusione non esclude l’oggettivo carattere edificabile – I vincoli d’inedificabilità assoluta sono distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l’originaria natura edificabile – La cessione di tali aree a titolo oneroso determina l’insorgenza di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef ex articolo 67, comma 1, lettera b), del Dpr n. 917 del 1986

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