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Avviso ai litiganti

Restituzione di tributi non dovuti. Il diritto comune si mette da parte

Per la ripetizione dell'indebito vige il regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare nel termine previsto dalle singole leggi di imposta

giudice
SINTESI: Secondo un principio giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione, nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare a pena di decadenza nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall'articolo 38 del Dpr 602/1973) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (articolo 16, comma 6, Dpr 636/1972 e, ora, articoli 19, comma 1, lettera g, e 21, comma 2, Dlgs 546/1992), regime che, impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune; da tanto consegue che, da un lato, all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria, idonea, come tale, a orientare anche l'interprete, e, dall'altro, le norme che contemplano l'istituto del rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l'operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione (ex plurimis, Cassazione 15840/2006). Nel caso specifico, la Suprema corte ha cassato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile a una richiesta di rimborso Ilor l'ordinario termine di prescrizione decennale in luogo del termine decadenziale invocato dall'ufficio.

Sentenza n. 28684 del 3 dicembre 2008 (camera di consiglio del 30 ottobre 2008)
Corte di cassazione, Sez. V - Pres. Miani Canevari, Rel. Ruggiero
Ripetizione dell'indebito tributario - Inapplicabilità disciplina di diritto comune - Regime speciale basato su istanza di parte da presentare entro termine decadenziale
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