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Avviso ai litiganti

Per richiedere l’imposta bocciata
occhio alla data del versamento

A scandire i tempi di presentazione dell'istanza non è il momento in cui è sopraggiunta la sentenza dei giudici unionali

SINTESI: Nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 del DPR n. 602 del 1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.



Ordinanza n. 24663 dell’8 ottobre 2018 (udienza 5 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto Giovanni
Imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia – Il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella in cui è intervenuta la sentenza
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