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Avviso ai litiganti

Richiesta bonus non manifestata:
la mancata scelta è irretrattabile

Quella specifica parte della dichiarazione che accoglie l’opzione assume il valore di atto negoziale e come tale, in caso di errore, non si può correggere

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SINTESI: Al principio dell’emendabilità illimitata dell’eventuale errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, fa eccezione l’ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà (od opzione) del contribuente, anche se da compiersi all’interno della stessa dichiarazione, mediante la compilazione di un modulo predisposto dall’erario (o altrimenti), poiché, a questi effetti, quella specifica parte della dichiarazione assume il diverso valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (cfr., ex multis, Cass. 13454/2015).
 
Ordinanza n. 30404 del 23 novembre 2018 (udienza 29 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Dell’Orfano Antonella
Emendabilità illimitata dell’errore commesso in dichiarazione - Fa eccezione l’ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente – Questa manifestazione assume il diverso valore di atto negoziale, come tale irretrattabile
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