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Avviso ai litiganti

Richiesta di rimborso lacunosa:
il silenzio-rifiuto è inoppugnabile

La carenza non è risolvibile con il successivo deposito di documenti, perché tardivo e relativo a un procedimento che non doveva neanche iniziare

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SINTESI: Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (cfr., ex multis, Cass. n. 29489 del 2022).

Ordinanza n. 11409 del 2 maggio 2023 (udienza 22 febbraio 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Caradonna Lunella
Istanze di rimborso senza indicazione degli estremi del versamento e degli importi chiesti in restituzione – Non sono giuridicamente valide, né idonee a formare il silenzio-rifiuto – Non consentono la valutazione della fondatezza della richiesta – Tale vizio non è sanabile con il successivo deposito di documenti

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