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Avviso ai litiganti

Le rimanenze non sono “blindate”,
il Fisco può rettificarne il valore

La “continuità di bilancio” prevede che diventino esistenze iniziali dell’esercizio successivo, ma in fase di accertamento possono essere ricalcolate

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SINTESI: In tema di determinazione del reddito d’impresa, trova applicazione il principio della cd. continuità di bilancio sancito dall’art. 92 del DPR n. 917 del 1986, con la conseguenza che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando, peraltro, il potere dell’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime (cfr. Cass. n. 22932 del 2018).

Ordinanza n. 26484 del 13 settembre 2023 (udienza 23 giugno 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Fuochi T. Giuseppe
Reddito d’impresa – Si applica il principio della cd. continuità di bilancio ex l’art. 92 del Dpr n. 917 del 1986 – Le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo – L’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, può rideterminare il valore delle rimanenze medesime

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