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Avviso ai litiganti

Il rimborso segue i suoi tempi
anche se la Ue “boccia” l’imposta

L’efficacia retroattiva di una sentenza della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti

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SINTESI: Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
 
Ordinanza n. 18145 del 5 luglio 2019 (udienza 10 aprile 2019)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Crucitti Roberta - Est. D’angiolella Rosita
Art. 38 del DPR n. 602 del 1973 – Termine di decadenza per il rimborso – La decorrenza dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche se l’imposta è stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – L’efficacia retroattiva della pronuncia incontra il solo limite dei rapporti esauriti

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