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Avviso ai litiganti

Rinvio ad atto in corso di notifica. La motivazione per relationem regge

Non autosufficiente il ricorso per cassazione se è omesso l’esame delle circostanze che avrebbero potuto indurre la Ctr a decidere pro contribuente

SINTESI: Il DPR n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, consente che l’avviso di accertamento sia motivato con riferimento ad altro atto non allegato né riprodotto nel suo contenuto essenziale, purché si tratti di atto conosciuto o ricevuto dal contribuente. Perché un atto possa considerarsi conosciuto dal contribuente, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, ciò che rileva è che esso sia già pervenuto al destinatario al momento della notifica, non al momento della redazione dell’avviso di accertamento che a tale atto fa riferimento. Difetta di autosufficienza il ricorso per cassazione nel quale sia omesso l’esame delle circostanze di fatto che, se esaminate, avrebbero potuto condurre la Commissione tributaria regionale a decidere in favore del contribuente (nella specie, il ricorso per cassazione proposto dal contribuente non indicava le date delle notifiche degli atti impugnati e della notifica dell’atto di riferimento, precludendo quindi alla Corte di apprezzarne la asserita contemporaneità).
 
Sentenza n. 5850 dell’11 marzo 2011 (udienza del 2 febbraio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. D’Alonzo, Rel. Cosentino
IRPEF – Redditi di partecipazione dei soci – Accertamento nei confronti di S.R.L. - Motivazione per relationem
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