SINTESI: Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario, regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune. In questa prospettiva generale la giurisprudenza costante di questa Corte (si veda Cass. n. 11830/2002) vuole che, in tema di imposte sui redditi: a) qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento (quale, in particolare, l’istanza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 38, estranea alla fattispecie anzidetta), ma deve solo attendere che l’amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere - dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; b) una volta che il credito si sia consolidato attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica, l’amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso. Tuttavia, solo la chiara evidenziazione della volontà del contribuente di ottenere la valutazione di tale credito rende superflua e non necessaria la richiesta del rimborso. Ne consegue che l’aver omesso di indicare nella dichiarazione, a detrazione dell’imposta da corrispondere, le ritenute di acconto già subite e risultanti dalla documentazione allegata non può considerarsi un errore materiale rilevabile ictu oculi dalla amministrazione finanziaria né tale errore poteva essere automaticamente considerato produttivo di una discrepanza fra imposta dichiarata ed effettivamente versata che evidenziasse l’obbligo dell’amministrazione di procedere al rimborso.
Sentenza n. 16551 del 28 luglio 2011 (ud. del 14 dicembre 2010)
Corte di Cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Bisogni
Imposte versate in eccesso – Istanza di rimborso – Indicazione in dichiarazione di un credito di imposta
Ritenute fuori dichiarazione.
Rimborso solo con l’istanza
A rendere superflua e non necessaria la richiesta è esclusivamente la chiara evidenziazione della volontà del contribuente di ottenere la valutazione del credito
