Il ruolo senza invito al pagamento
non vanifica la validità degli atti
Si tratta di una mera irregolarità, il contribuente, ricevuta la cartella, può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione
Ordinanza n. 23679 dell’1 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo – Costituisce una mera irregolarità – Non determina la nullità dell’iscrizione e degli atti successivi