Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Un ruolo senza invito
è irregolare, non nullo

Una volta ricevuta la notifica della cartella, l’interessato può comunque estinguere la pretesa fiscale con riduzione della sanzione

rimediare agli errori

SINTESI: L’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella (cfr. Cassazione n. 20040/2015).
 
Ordinanza n. 29772 del 15 novembre 2019 (udienza 26 giugno 2019)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Mocci Mauro - Est. Conti Roberto Giovanni
Omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo – Non si determina la nullità dell’iscrizione ma una mera irregolarità – Tale comunicazione non è prevista, infatti, a pena di nullità – Il contribuente può pagare estinguendo la pretesa fiscale con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella

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