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Avviso ai litiganti

Salvo l’accertamento precedente
se le carte richieste arrivano tardi

L’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso e non si estende a quanto avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali “verificati”

lumaca

SINTESI: In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni - e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, prima di emanare l’avviso di accertamento - qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’Amministrazione, perché la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività (cfr. Cass. n. 18103/2018).
 
Ordinanza n. 15154 del 3 giugno 2019 (udienza 27 marzo 2019)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto Giovanni
Accertamento tributario – Obbligo di redigere il verbale di chiusura delle operazioni – Non sussiste se il contribuente deposita presso gli uffici dell’Amministrazione i documenti richiesti precedentemente in sede di accesso
 

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