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Avviso ai litiganti

Sanzioni: il rimborso non dovuto
equivale all’omesso versamento

Entrambe le ipotesi sono sottoposte a penalità perché allungano i tempi di riscossione dei tributi da parte dello Stato

orologio e banconote

SINTESI: Le sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 trovano applicazione anche nel caso in cui il contribuente ottenga, dopo avere eseguito il versamento dell’imposta dovuta, un rimborso della stessa che si rivela successivamente indebito, conseguendone in questo caso - esattamente come accade nelle ipotesi di omesso versamento del tributo - un ritardo per l’Erario nell’incasso delle somme spettanti, per effetto dell’errata restituzione di quanto in precedenza versato, la quale di per sé determina quell’ammanco nelle casse del fisco, che la previsione della sanzione amministrativa mira evidentemente a reprimere.
 
Ordinanza n. 20585 del 19 luglio 2021 (udienza 14 aprile 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Fichera Giuseppe
Art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 – Sanzioni amministrative – Si applicano anche nel caso di rimborso delle somme in precedenza versate dal contribuente e rivelatesi successivamente indebite

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