SINTESI: Quando sia realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall’art. 173, comma 13, del DPR n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie dall’art. 15, comma 2, del DLgs n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui all’art. 2506-bis, comma 2, c.c., e art. 2506-quater, comma 3, c.c. Ciò in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la responsabilità si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione. Tale differente trattamento non è costituzionalmente illegittimo, perché risponde all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità.
Ordinanza n. 5204 del 20 febbraio 2023 (udienza 27 gennaio 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. D’Aquino Filippo – Est. Gori P.
Scissione parziale – Responsabilità dei debiti fiscali antecedenti alla scissione – Diverge da quella riguardante le obbligazioni civili – La responsabilità si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione