Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Lo sconto fiscale per il mutuo
non riguarda come restituirlo

L’agevolazione per la concessione del prestito non è estendibile all’accordo sui termini di recupero della somma da parte del creditore

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SINTESI: In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali l’art. 15 del DPR n. 601 del 1973, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate – in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione – in quelle che si traducono in investimenti produttivi, che possano creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale, al che consegue che quando il credito è già erogato ed oggetto del regolamento negoziale sono le modalità e i termini di restituzione del recupero del credito (nella fattispecie, si trattava di accordo per la suddivisione del mutuo originariamente stipulato), non ricorre lo scopo per cui il legislatore accorda l’agevolazione e il negozio esula dall’ambito applicativo della disciplina in esame.

Ordinanza n. 12298 del 23 giugno 2020 (udienza 21 gennaio 2020). Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo – Est. Dell’Orfano Antonella -Agevolazioni tributarie per il settore del credito – Art. 15 del DPR n. 601 del 1973 – Le operazioni di finanziamento oggetto di agevolazioni sono quelle che si traducono in investimenti produttivi sui quali si applicherà il prelievo fiscale – Quando il credito è già erogato e oggetto del negozio sono le modalità e i termini di restituzione del recupero del credito non si applica l’agevolazione

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