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Avviso ai litiganti

Sconto fiscale “prima casa”
solo se lo scopo è raggiunto

Il contribuente conserva le agevolazioni se realizza l’intento, dichiarato nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile “non di lusso” a propria abitazione

SINTESI: I benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” in favore dell’acquirente di immobile destinato ad abitazione “non di lusso”, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi l’intento, dichiarato nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione: i benefici fiscali, infatti (cfr Cassazione, 20066/2005, 18300/2004, 2714/2003 e 3604/2003), sono naturaliter subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi ed un mutamento della destinazione commerciale dell’immobile nel quinquennio vanifica la finalità agevolativa prevista dalla legge, con conseguente legittimità dell’azione di “recupero” intrapresa nei termini dall’ufficio (cfr Cassazione, 20376/2006 e 14173/2016).
 
Sentenza n. 18210 del 16 settembre 2016 (udienza 9 giugno 2016)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Chindemi Domenico - Est. Ariolli Giovanni
Agevolazioni fiscali per l’acquisto “prima casa” – L’acquirente conserva i benefici a condizione che realizzi l’intento, dichiarato nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione
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