Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)
Avviso ai litiganti
Scritture e libri nascosti al Fisco
non riappaiono all’occorrenza
Inoltre, i documenti non esibiti per sviste o dimenticanze, anche se non occultati con intenzione, non possono essere utilizzati davanti al giudice in caso di contenzioso
SINTESI: Il divieto previsto dall’art. 52 del DPR n. 633 del 1972, di prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, i libri, le scritture e i documenti non esibiti, opera nell’ipotesi di rifiuto (per definizione “doloso”) dell’esibizione, senza che occorra alcun comportamento commissivo da parte del contribuente, peraltro incompatibile con l’omissione conseguente al rifiuto di produzione. Il predetto divieto opera anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e, quindi, per colpa (Cass. n. 7269 del 2009, Cass. n. 21768 del 2009).
Sentenza n. 8073 del 3 aprile 2013 (udienza 21 febbraio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Chindemi Domenico
Iva – Accertamento – Rifiuto di esibizione di scritture e documenti – Effetti preclusivi a favore del contribuente – Rilevanza dell’omissione sia dolosa o colposa
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