Lo scudo fiscale non azzera
ogni violazione e contestazione
E in caso di rilievi da parte dell’ufficio, il contribuente deve motivare la discrepanza tra le somme oggetto della speciale procedura e quelle accertate

L'adesione allo “scudo fiscale”, tuttavia, non determina un'immunità soggettiva in relazione ai reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all'estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, ciò perché la causa di non punibilità prevista dal DL n. 103 del 2009, art. 1, si riferisce alle sole condotte afferenti ai capitali oggetto della procedura di rimpatrio e si applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, fraudolenta o infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonché a quello di occultamento o distruzione di scritture contabili, e offre copertura penale solo per i reati in cui sono rilevanti i capitali trasferiti e posseduti all'estero, poi rimpatriati o regolarizzati (Sez. 3, n. 28724 del 05/05/2011; Sez. 3, n. 41947 del 02/07/2014).
Tale esonero dalla punibilità va inteso in termini rigorosamente restrittivi nel senso che si riferisce alle sole condotte afferenti ai capitali oggetto della procedura di rimpatrio; ciò per non sconfinare in una sostanziale previsione di amnistia che avrebbe richiesto la maggioranza qualificata di cui all'art. 79 Cost., comma 1.
La ratio di questa previsione speciale, che assegna al rimpatrio dei capitali e al pagamento dell'imposta straordinaria anche l'effetto di sopravvenuta causa di non punibilità, è quella di evitare che la domanda di regolarizzazione comporti anche l'emersione di una condotta di trasferimento all'estero di capitali per spontanea dichiarazione del suo autore; ciò che potrebbe costituire una remora all'utilizzo della regolarizzazione stessa che il legislatore ha invece inteso promuovere.
E' preciso onere dell'interessato allegare la sussistenza dei fatti integranti la speciale causa di non punibilità indicando gli specifici elementi e le circostanze dai quali si può desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono a quelle oggetto della condotta incriminata o comunque hanno attinenza con il reato contestato, potendo non esser sufficiente, a tal fine, la mera presentazione della dichiarazione integrativa.
Sentenza n. 2221 del 20 gennaio 2016 (udienza 6 ottobre 2015)
Cassazione penale, sezione III – Pres. Franco Amedeo – Pm. Canevelli Paolo
Scudo fiscale – Esclusione punibilità per le sole condotte inerenti ai capitali oggetto della procedura di rimpatrio – Onere allegazione fatti causa di non punibilità