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Avviso ai litiganti

Se il bene vale tot per il Registro,
quel tot conta anche ai fini Irpef

L’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo incassato, attraverso una prova contraria, resta a carico del contribuente

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SINTESI: Questa Corte ha già avuto modo di precisare che i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell'ambito di un'impresa occorre verificare la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione (Cassazione 23608/11). Questa Corte ha peraltro reiteratamente ribadito che sussiste una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria eventualmente offerta dal contribuente, di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, sul quale calcolare la plusvalenza imponibile ai fini dell'imposta sui redditi (Cassazione 14581/01, 21055/05, 4057/07,  5070/11). Inoltre, si ritiene che il principio giurisprudenziale, di presunzione semplice di corrispondenza tra il prezzo di trasferimento di un cespite e il valore definitivamente attribuito a tale cespite ai fini dell'imposta di registro operi sempre in materia di accertamento dell'imposta sui  redditi, ossia non soltanto quando il prezzo di trasferimento di un cespite rilevi come prezzo ricevuto (ai fini della tassazione della plusvalenza del venditore), ma anche quando esso rilevi come prezzo pagato (ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali sostenuta dal compratore, e quindi, ai fini della determinazione sintetica del reddito del compratore stesso nell'anno dell'acquisto e in quelli precedenti).
 
Ordinanza n. 16334 del 28 giugno 2013 (udienza 12 giugno 2013)
Cassazione civile, sezione VI - Pres. Cicala Mario - Est. Cosentino Antonello
Accertamento – Spese per incrementi patrimoniali – Valore di acquisto di un immobile ai fini dell’imposta di registro – Applicabilità ai fini Irpef – Determinazione “sintetica” del reddito
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