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Avviso ai litiganti

Se l’assegno va al parente stretto
difficile credere alla coincidenza

Quando gli indizi di evasione sono gravi non è del Fisco l’onere della prova, ma tocca al contribuente dimostrare la sua innocenza e l’inesistenza di conti fittizi

famiglia e soldi
SINTESI: In materia di accertamento presuntivo fondato sull’esame dei conti bancari, l’art. 51, comma 2, nn. 2) e 7), del DPR n. 633 del 1972 accorda all’ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili qualora quest’ultimo non dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale IVA, ovvero gli stessi siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione. La norma sebbene sia riferita ai conti intestati al contribuente, trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati a persone diverse, ancorchè legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, qualora l’ufficio provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi è fittizia o comunque, in relazione alle circostanze del caso concreto, vi sia una sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti (cfr. Cass. n. 8826 del 2001; id. n. 6232 del 2003; id. n. 13819 del 2003). In tal caso, infatti, la serietà e gravità dell’elemento indiziario è costituita dallo stretto legame parentale che, unitamente ad altri elementi significativi, concorre alla formazione della prova concludente della condotta evasiva.
 
Ordinanza n. 16338 del 26 settembre 2012 (udienza 19 giugno 2012)
Cassazione civile, Sez. V - Pres. Pivetti Marco – Est. Olivieri Stefano
Iva – Accertamento bancario – Conti intestati a terzi – Legami stretti familiari o commerciali – Inversione dell’onere della prova – Presunzione di redditività
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