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Avviso ai litiganti

Se l’errore salta all’occhio,
non servono altre spiegazioni

La correzione materiale di un calcolo, che scaturisce da una situazione oggettiva, non va confusa con i rilievi presuntivi o interpretativi

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SINTESI: In riferimento al ruolo emesso a seguito di controllo formale della dichiarazione, effettuato dall’Ufficio ai sensi del DPR n. 600/1973, art. 36-bis, allorché l’amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di calcolo emergente ictu oculi, e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi del cit. art. 36-bis, comma 2, lett. a), essa non è tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento, onere necessario soltanto quando la contestazione dell’Erario si fondi su interpretazioni giuridiche o elaborazioni della documentazione allegata dal contribuente.
 
Sentenza n. 19080 del 10 settembre 2014 (udienza del 15 luglio 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Ferro Massimo
D.P.R. n. 600/1973, articolo 36-bis comma 2, lettera a) – Mero errore materiale o di calcolo emergente ictu oculi – La cartella di pagamento non necessita di una motivazione
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