Se l’ufficio sente puzza di bruciato,
deve provare la fittizietà contabile
Con validi elementi forniti dall’Amministrazione, l’onere della prova incombe sul contribuente, al quale non basta dimostrare la regolarità delle scritture
II) Nell’accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del Dpr 597/1973 e del Dpr 598/1973, che del Dpr 917/1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costì e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (cfr Cassazione 7701/2013).
Sentenza n. 23731 del 21 ottobre 2013 (udienza 30 gennaio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Greco Antonio
Fatture operazioni inesistenti – Onere della prova Amministrazione – Riscontro validi elementi – Prova contraria contribuente – Indebita detrazione – Riscontri indiziari forniti dall’Amministrazione – Prova legittima detrazione – Contribuente
Determinazione reddito d’impresa – Oneri deducibili – Presupposti – Inerenza – Onere della prova – Contribuente