Se non c’è stata impugnazione,
non c’è nemmeno il rimborso
L’imposta liquidata dall’ufficio non può essere restituita al contribuente, anche se pagata indebitamente, se questi non ha contestato l’avviso per tempo
Ordinanza n. 11004 del 20 maggio 2014 (udienza 16 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Bognanni Salvatore - Est. Perrino Angelina Maria
Avviso di liquidazione – Mancata impugnazione dell’atto impositivo – Il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata nel termine triennale di decadenza di cui al Dpr 131/1986, articolo 77