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Avviso ai litiganti

Se oggetto dell’attività, è ricavo
l’affitto del fabbricato storico

E concorre al reddito d’impresa e non fondiario, quindi senza applicazione del regime agevolativo basato sulla minore tra le tariffe d’estimo della zona

atrio palazzo storico

SINTESI: In tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 1089 del 1939, che siano oggetto dell’attività dell’impresa, rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile l’art. 11, comma 2, della L. n. 413 del 1991, il quale, nello stabilire che il reddito degli immobili in questione è determinato “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”, si riferisce al solo reddito fondiario e si giustifica nei costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie di immobili, giustificazione, quest’ultima, che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa, determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi che, invece, sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari.
 
Ordinanza n. 8164 del 22 marzo 2019 (udienza 13 febbraio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello
Imposte sui redditi – Art. 3 della L. n. 1089 del 1939 – Locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico – I canoni prodotti rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa

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