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Avviso ai litiganti

Se il pagamento è incompleto
sfuma il condono clemenziale

I benefici decadono anche per le somme parzialmente corrisposte e rivive l’originaria obbligazione tributaria

soldi che volano dalla finestra

SINTESI: Il condono fiscale ex art. 9-bis, della L. n. 289 del 2002, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicché il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge (cfr., in tal senso, Cass., n. 26683/2016).

Ordinanza n. 5107 del 25 febbraio 2020 (udienza 12 dicembre 2019)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio - Est. Luciotti Lucio
Art. 9-bis, della legge n. 289 del 2002 – Forma di condono clemenziale – Il pagamento parziale delle somme ne comporta il mancato perfezionamento – Rivive l’originaria obbligazione tributaria    
 

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