Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Se la spesa non vale per l’impresa
non c’è inerenza né deducibilità

Possono essere scalati dal reddito dell’azienda solo i costi connessi concretamente all’attività svolta dalla ditta producendo ricavi o altri proventi

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SINTESI: L’art. 75, comma 5, del TUIR (ora art. 109), recante le “norme generali sui componenti del reddito d’impresa” stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”: prevede, cioè, quale requisito generale ai fini della deducibilità, che deve essere provato dal contribuente, quello della c.d. inerenza delle spese all’attività dell’impresa (inerenza generalmente intesa come suscettibilità, anche solo potenziale, di arrecare, direttamente o indirettamente, un’utilità all’attività d’impresa: cfr. Cass. n. 4901 del 2013).
 
Sentenza n. 21450 del 10 ottobre 2014 (udienza 25 giugno 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Virgilio Biagio
Art. 75, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 109) – Norme generali sui componenti del reddito d’impresa – Individuazione dei criteri per la deducibilità dei componenti negativi – Il contribuente deve provare l’inerenza all’attività dell’impresa
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