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Avviso ai litiganti

Se la zona residenziale è di lusso
il bonus prima casa è interdetto

Il luogo dove l’abitazione è costruita costituisce indice di particolare prestigio, facendo risultare l’immobile non agevolabile

villa

SINTESI: In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come “di lusso”.
 
Ordinanza n. 31490 del 3 dicembre 2019 (udienza 26 giugno 2019)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cristiano Magda - Est. Corradini Grazia
Benefici fiscali per l’acquisto della prima casa – Art. 1 del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969 – L’immobile sito in zona qualificata come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso – Tale destinazione prescinde da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive – Rileva la collocazione urbanistica

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