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Avviso ai litiganti

La sentenza, anche se riformata,
paga l’imposta di registro

Le successive pronunce non incidono sull’avviso di liquidazione e costituiscono titolo autonomo per il diritto al conguaglio o al rimborso

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SINTESI: In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del DPR n. 131 del 1986, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Né l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all’avviso di liquidazione (cfr. Cass. n. 12023 del 2018)
 
Ordinanza n. 21819 del 9 ottobre 2020 (udienza 18 febbraio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo – Est. D’Oriano Milena
Imposta di registro – Art. 37, comma 1, del DPR n. 131 del 1986 – La sentenza che definisce il giudizio è soggetta a tassazione – L’Ufficio provvede alla liquidazione emettendo il relativo avviso – La riforma della decisione non incide sull’avviso di liquidazione e costituisce titolo autonomo per il diritto al conguaglio o al rimborso

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