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Avviso ai litiganti

La sentenza di assoluzione dal reato
non cancella il contenzioso fiscale

L’atto impositivo può basarsi su elementi ritenuti irrilevanti per una condanna penale, ma validi nel giudizio tributario

sentenza

SINTESI: In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (cfr., ex multis, Cass. n. 16262 del 2017).

Ordinanza n. 14307 del 25 maggio 2021 (udienza 23 marzo 2021)
Cassazione Civile, sezione VI – 5 – Pres. Luciotti Lucio – Est. Cataldi Michele
Contenzioso tributario – Sentenza penale irrevocabile – Non ha nessuna automatica autorità di cosa giudicata nel processo tributario – L’imputato assolto in sede penale può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario

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