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Avviso ai litiganti

Sentenza revocatoria fallimentare:
il registro va con la proporzionale

È l’aliquota prevista per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori

percentuali

SINTESI: La sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, producendo l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), tariffa allegata, prima parte, del DPR n. 131 del 1986, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza).

Ordinanza n. 4740 del 23 febbraio 2021 (udienza 29 settembre 2020)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Iasi Camilla - Est. Paolitto Liberato
Sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare – Realizza un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento – E’ soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), tariffa allegata, prima parte, del DPR n. 131 del 1986

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