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Avviso ai litiganti

Senza condono, in ogni caso, al Fisco,
due anni in più per l’accertamento

Il fine dell’ampliamento del periodo a disposizione per effettuare i controlli è tutelare la riscossione dei tributi dovuti

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SINTESI: In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dall’art. 10 della L. n. 289 del 2002, opera “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte.
 
Ordinanza n. 26104 del 17 novembre 2020 (udienza 14 luglio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Giudicepietro Andreina
Condono fiscale – Art. 10 della L. n. 289 del 2002 – Proroga biennale dei termini di accertamento – In assenza di deroghe la proroga opera sia se il contribuente non ha inteso avvalersi del condono, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo

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