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Avviso ai litiganti

Senza errori, ma incomprensibile:
è una contabilità da induttivo

In questi casi l’Amministrazione finanziaria può tranquillamente dubitare dell’attendibilità delle operazioni registrate, basandosi su presunzioni semplici

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SINTESI: In tema di accertamento tributario, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr n. 600 del 1973, nel caso in cui la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri di ragionevolezza anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente, potendo, in tali casi, l’Ufficio Finanziario, dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, in forza di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, la presenza di maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento della prova contraria a carico del contribuente.
 
Sentenza n. 7838 del 17 aprile 2015 (udienza 19 novembre 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Di Iasi Camilla
Articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del 1973 – Scritture contabili formalmente corrette – E’ legittimo l’accertamento analitico-induttivo – Onere della prova contraria grava sul contribuente
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